Associazione ODV peribimbi.it
Consiglio direttivo
CONSIGLIERI
Cinzia Barbieri
Avv. Luca Ghelfi
Perla Marchetti
Giovanni Mecati
Tiziana Pacchioni
Alessandra Pesce
Davide Dallari
Statuto
Costituzione, denominazione e sede
ART 1
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno n.106 e del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117,cosi’
come modificato dal D.Lgs.3 agosto 2018 n.105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente
denominazione:
“PER I BIMBI.IT -ODV”, con sede legale nel Comune di Vignola (MO), operante senza fini di lucro.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica
statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria.
È data facoltà al Comitato direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione
dell’Assemblea dei soci.
L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di
pubblici albi e registri nei quali è iscritta.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Scopi e attività
ART 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo
svolgimento continuato di attività di interesse generali ai sensi dell’Art.S del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, cosi
come modificato dall’art.3 del D.gls.3 agosto 2018 n.105, nei settori indicati alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) inteNenti e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché’ alla tutela degli animali e prevenzione
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo.
I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico
e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del terzo settore.
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, nonché di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile.
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
gli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000,
n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
l’Associazione si propone di:
1 – valorizzare il volontariato e l’associazionismo come espressione di impegno sociale e ha lo scopo di
tutelare i diritti dei bambini, ed in particolare far sì che essi crescano liberi dagli abusi.
2 – Intende operare in collaborazione con il mondo della scuola che accoglie i bambini e li accompagna
nella crescita intellettuale, ed emotiva, e fare in modo che la scuola stessa di sia un luogo protetto e
corretto, che garantisca l’istruzione al singolo bambino nel rispetto delle differenze, delle singolarità
o inclinazioni di ognuno di loro.
3 – Per il raggiungimento dei fini istituzionali potrà organizzare conferenze, aperte ad ampio pubblico,
sulla prevenzione degli abusi sui minori nella scuola; attività formative e informative sul tema;
distribuire materiale didattico, effettuare raccolta fondi per il sostentamento e quant’altro possa
rendersi utile al raggiungimento delle finalità Istituzionali.
4 – Potrà indagare ed intervenire direttamente, o mediante denuncia nelle sedi competenti,
ogniqualvolta abbia notizia della violazione dei diritti o abusi nei confronti dei bambini; intende
promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate alla
tutela dei bambini, anche con l’ausilio dei mass media e di ogni altro mezzo di comunicazione.
5 – stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione
e l’esercizio delle sue attività;
6 – collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità
non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
7 – raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
8 – svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto
della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla
realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza
verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore.
L’associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e
secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore e secondo le modalità
individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
svolgimento continuato di attività di interesse generali ai sensi dell’Art.S del D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, cosi
come modificato dall’art.3 del D.gls.3 agosto 2018 n.105, nei settori indicati alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) inteNenti e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché’ alla tutela degli animali e prevenzione
del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo.
I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico
e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per
cento da enti del terzo settore.
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, nonché di impegnarsi per il
contrasto del lavoro infantile.
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
gli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000,
n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività,
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati
l’Associazione si propone di:
1 – valorizzare il volontariato e l’associazionismo come espressione di impegno sociale e ha lo scopo di
tutelare i diritti dei bambini, ed in particolare far sì che essi crescano liberi dagli abusi.
2 – Intende operare in collaborazione con il mondo della scuola che accoglie i bambini e li accompagna
nella crescita intellettuale, ed emotiva, e fare in modo che la scuola stessa di sia un luogo protetto e
corretto, che garantisca l’istruzione al singolo bambino nel rispetto delle differenze, delle singolarità
o inclinazioni di ognuno di loro.
3 – Per il raggiungimento dei fini istituzionali potrà organizzare conferenze, aperte ad ampio pubblico,
sulla prevenzione degli abusi sui minori nella scuola; attività formative e informative sul tema;
distribuire materiale didattico, effettuare raccolta fondi per il sostentamento e quant’altro possa
rendersi utile al raggiungimento delle finalità Istituzionali.
4 – Potrà indagare ed intervenire direttamente, o mediante denuncia nelle sedi competenti,
ogniqualvolta abbia notizia della violazione dei diritti o abusi nei confronti dei bambini; intende
promuovere ogni attività tesa a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche legate alla
tutela dei bambini, anche con l’ausilio dei mass media e di ogni altro mezzo di comunicazione.
5 – stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione
e l’esercizio delle sue attività;
6 – collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità
non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
7 – raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
8 – svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto
della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla
realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza
verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie
e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
nei limiti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore.
L’associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e
secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore e secondo le modalità
individuate dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
Membri dell'associazione
ART 3
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire
lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, esclusioni devono essere
motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si
propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.4.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di
esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
ART 4
Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo, da parte degli
interessati in cui si esplica l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti
e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.it, il quale deve pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni: è
valido il principio del silenzio-assenso.
Il Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato
la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, per la quale
si pronuncia anche l’Assemblea.
L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto
contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal
legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La perdita della qualifica di socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le
giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all’Assemblea dei Soci per:
Decesso;
Esclusione: previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo
stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi
motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Recesso volontario: può avvenire in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, tale
recesso avrà decorrenza immediata.
Decadenza: su decisione del Consiglio Direttivo causa mancato versamento della quota sociale annuale entro
l’anno solare in corso.
Per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione:
Incompatibilità: nel caso in cui si instauri un qualsiasi rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il
socio volontario attivo e l’Associazione.
Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli
organi dell’Associazione.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non hanno diritto alla restituzione
delle quote associative versate e dei contributi e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione
stessa.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà
di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla
comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
Fino alla data di svolgimento dell’assemblea il provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro dei soci seguito della delibera dell’assemblea che
abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche che condividono le finalità
dell’organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e si impegnino alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione.
Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivaluta bili.
Diritti e doveri dei soci
ART 5
Tutti i soci hanno diritto di:
a) Di partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) Di partecipare all’assemblea con diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei rendiconti
consuntivi, garantendo la democraticità dell’associazione; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto
di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
c) Di accedere alle cariche associative;
d) per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per gli atti che non possano comportare una
responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato fino al compimento del 18° anno
di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
e) prendere visione dei libri sociali Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi.
La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal
Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l’associazione può adottare un regolamento
che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.
f) Solo i soci maggiorenni hanno il diritto di accedere alle cariche sociali.
I soci sono tenuti a:
a) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi
Sociali;
b) Al pagamento della quota associativa annuale entro l’anno solare in corso e degli eventuali
contributi democratica mente richiesti;
c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
d) A prestare la loro opera a favore dell’Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.
e) Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli
indirizzi degli organi direttivi.
a) Di partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) Di partecipare all’assemblea con diritto di voto particolarmente per l’approvazione e le modifiche dello
statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione dei rendiconti
consuntivi, garantendo la democraticità dell’associazione; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto
di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
c) Di accedere alle cariche associative;
d) per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per gli atti che non possano comportare una
responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato fino al compimento del 18° anno
di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
e) prendere visione dei libri sociali Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi.
La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal
Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l’associazione può adottare un regolamento
che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.
f) Solo i soci maggiorenni hanno il diritto di accedere alle cariche sociali.
I soci sono tenuti a:
a) All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi
Sociali;
b) Al pagamento della quota associativa annuale entro l’anno solare in corso e degli eventuali
contributi democratica mente richiesti;
c) A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
d) A prestare la loro opera a favore dell’Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito.
e) Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli
indirizzi degli organi direttivi.
Organi dell'Associazione
ART 6
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l’Organo di Controllo (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del
Terzo Settore.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli
argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la
video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l’Organo di Controllo (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
e) il Revisore legale dei Conti (organo eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Le Cariche associative sono elettive, gratuite salvo quanto disposto dall’art. 34 comma 2 del Codice del
Terzo Settore.
Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli
argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la
video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.
L'Assemblea
ART 7
l’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. È l’organo sovrano
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno
in corso che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una
delega.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) Nomina e revoca i componenti il Comitato direttivo;
c) Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) Delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro
confronti
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dell’Organo
Direttivo
j) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale
k) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato
direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento
anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto
dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto effettuato in formato
elettronico e da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero
Comitato direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione
e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo Statuto occorrono, per proprio o in delega, in prima convocazione il voto favorevole
della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una
terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il
voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio
Direttivo non hanno diritto di voto.
dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno
in corso che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una
delega.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) Nomina e revoca i componenti il Comitato direttivo;
c) Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) Stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
e) Delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
f) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro
confronti
h) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
i) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dell’Organo
Direttivo
j) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale
k) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio ed ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato
direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento
anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto
dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto effettuato in formato
elettronico e da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero
Comitato direttivo.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti,
eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione
e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo Statuto occorrono, per proprio o in delega, in prima convocazione il voto favorevole
della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una
terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il
voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio
Direttivo non hanno diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo
ART 8
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 nominati
dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili per 3
mandati consecutivi. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico,
l’Assemblea degli associati provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva, oppure
il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica
da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere
dell’intero Organo.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un
nuovo Consiglio Direttivo.
Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Comitato direttivo spetta di:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) Predisporre il bilancio o rendiconto;
c) Nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario
d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di soci
e) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
f) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci.
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di
entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta in formato elettronico da spedirsi 8 giorni prima
della riunione.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario; di norma esso è convocato dal Presidente o
quando ne sia fatta richiesta, da almeno tre dei suoi membri.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente
costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha
svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Presidente
ART 9
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività
dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua
assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio
Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30
giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, ne assume i poteri .in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è
generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro
Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività
dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua
assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio
Direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30
giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e in casi eccezionali di
necessità ed urgenza, ne assume i poteri .in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è
generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro
Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
Organo di controllo
ART 10
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla
Legge o qualora l’associazione decida di dotarsene.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra
le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo
di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Legge o qualora l’associazione decida di dotarsene.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra
le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto
incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto
nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo
di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Revisore legale dei conti
ART 11
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti
non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione
nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina
e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.
non sia esercitata dall’Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l’associazione
nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell’apposito registro. La nomina
e la revoca di tale soggetto, spetta all’assemblea.
Patrimonio
ART 12
Il Patrimonio dell’Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunemente denominate-è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Risorse economiche
ART 13
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività
d’interesse generale nei limiti previsti dall’art 6 del codice del terzo settore;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni
anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione fondi, riserve e tutti
i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non e’ mai ripartibile fra gli associati durante la vita
dell’Associazione ne’ all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 gg dalla chiusura del bilancio.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione a tutti gli associati assieme alla convocazione
dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117 /2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la
natura strumentale e secondaria delle attività ex art.6 D.lgs 117/17
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazione e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività
d’interesse generale nei limiti previsti dall’art 6 del codice del terzo settore;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni
anche a premi);
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Il fondo comune, costituito -a titolo esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione fondi, riserve e tutti
i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non e’ mai ripartibile fra gli associati durante la vita
dell’Associazione ne’ all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 120 gg dalla chiusura del bilancio.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione a tutti gli associati assieme alla convocazione
dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117 /2017 e delle relative norme di attuazione.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell’Associazione documenta adeguatamente la
natura strumentale e secondaria delle attività ex art.6 D.lgs 117/17
Volontari
ART 14
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro
attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo: Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso terzi.
attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo: Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché’ per la responsabilità civile verso terzi.
Clausola compromissoria
ART 15
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi,
tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata
da un amichevole conciliatore autorizzato ai sensi della vigente normativa, il quale opererà secondo i principi
di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra
le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Consiglio Direttivo.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra
le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei
componenti.
Scioglimento
ART 16
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il
patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto
dal D.Lgs 117/2017
Rinvio
ART 17
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme
vigenti in materia.
Norme transitorie
ART 17
Il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art 82 del codice del terzo settore
in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.
FIRMA DEI SOCI FONDATORI
Il presidente
Il segretario
Via dell’Industria, 539 – 41058 Vignola (MO) C. F. 94160400365 | peribimbi@legalmail.it
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